Regolamenti
Antidoping e controlli veterinari nel salto ostacoli: cavalli e atleti
Pubblicato il 2026-09-15
Nel salto ostacoli il controllo antidoping non riguarda solo l'atleta: anche il cavallo e soggetto a verifiche, e a possibili ispezioni veterinarie. Il Regolamento Nazionale FISE ne fissa i principi, ma per le procedure rimanda ad altri testi. Qui spieghiamo cosa dice, e cosa invece va cercato altrove.
In breve
- Cavallo e atleta sono entrambi soggetti a controlli antidoping: Art. 11 per il cavallo, Art. 21 per l'atleta.
- L'uso di doping sul cavallo, se constatato, comporta la squalifica del cavallo e/o del concorrente da tutte le prove del concorso e il deferimento agli organi di giustizia sportiva (Art. 11.1).
- Un farmaco al cavallo durante la manifestazione va richiesto al veterinario di servizio e autorizzato dal Presidente di Giuria, con l'allegato E del Regolamento Veterinario (Art. 11.2).
- In alcune manifestazioni (es. Campionati) può essere prevista l'ispezione veterinaria prima o durante le gare (Art. 11.4).
- Per l'atleta valgono le Norme Sportive Antidoping pubblicate dal CONI, che ogni tesserato deve rispettare (Art. 21.4).
- Fonte: Regolamento Nazionale Salto Ostacoli FISE (ediz. 2025).
Il cavallo: antidoping e ispezione veterinaria (Art. 11)
L'Art. 11 stabilisce che l'uso di metodi non ammessi o il fondato sospetto di sostanze dopanti, se constatato dal veterinario di servizio o dagli Ufficiali di Gara con il suo ausilio, porta alla squalifica del cavallo e/o del concorrente da tutte le prove del concorso. Non solo: scatta il deferimento al competente Organo di Giustizia Sportiva del concorrente, dell'istruttore (se l'atleta e minorenne) e del proprietario o detentore del cavallo. Se la positivita emerge da un esame di laboratorio, il deferimento vale anche se l'esito si conosce dopo la fine della manifestazione (Art. 11.1).
Il regolamento prevede anche il sequestro cautelare: farmaci somministrati senza la prevista autorizzazione, o strumenti che arrecano nocumento al benessere del cavallo, vengono acquisiti dall'Ufficiale di Gara d'intesa con il Presidente di Giuria e inviati alla FISE per le verifiche dell'Ufficio Veterinario competente.
Curare il cavallo in gara: la procedura d'autorizzazione (Art. 11.2)
Antidoping non significa che il cavallo non possa essere curato. Se durante la manifestazione le sue condizioni rendono necessario un medicinale o un medicamento di qualsiasi natura, il proprietario o responsabile deve farne richiesta al veterinario di servizio. Questi, valutata l'opportunita e compilato l'allegato E del Regolamento Veterinario, chiede l'autorizzazione al Presidente di Giuria, che decide insieme al veterinario se il cavallo puo proseguire nelle categorie successive del concorso (Art. 11.2). E una procedura tracciata, non un via libera automatico.
Su procedura e prescrizioni particolari il regolamento e volutamente sintetico: rinvia in modo esplicito al Regolamento Veterinario vigente e alle normative antidoping adottate dalla FISE. Non riportiamo qui dettagli operativi che il testo non contiene.
Le ispezioni veterinarie e le strutture (Art. 11.3 e 11.4)
Gli aspetti logistici sono a carico dell'organizzazione: i Comitati Organizzatori devono predisporre strutture e attrezzature coerenti con il Libro VI del Regolamento Generale FISE, con il Regolamento Veterinario e con le norme antidoping (Art. 11.3).
In alcune manifestazioni, tipicamente i Campionati, il programma puo prevedere un'ispezione veterinaria dei cavalli prima dell'inizio delle gare o nel corso delle stesse, ad esempio per i cavalli finalisti (Art. 11.4). Anche qui il regolamento non descrive la procedura nel dettaglio: rimanda al Regolamento Veterinario vigente e alle regole della specifica manifestazione.
L'atleta: le norme antidoping umano (Art. 21)
Per la persona il riferimento e l'Art. 21. Definisce il doping come l'uso di sostanze naturali o sintetiche finalizzato a migliorare la prestazione fisica, quando tale uso configura una violazione delle norme antidoping (Art. 21.1). Il regolamento ne ribadisce la ragione etica: il doping e contrario ai principi di lealta e correttezza, ai valori dello sport e alla sua funzione di valorizzare le naturali potenzialita fisiche e le qualita morali degli atleti (Art. 21.2).
Anche per l'atleta, la positivita accertata in laboratorio comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva, pure se l'esito arriva a manifestazione conclusa (Art. 21.3). Per tutto il resto il regolamento rinvia alle Norme Sportive Antidoping consultabili sul sito del CONI, al cui rispetto e tenuto ogni tesserato (Art. 21.4). Sono queste norme, non il regolamento del salto ostacoli, a definire liste di sostanze, controlli, esenzioni terapeutiche e sanzioni.
Il commento. La logica dei due articoli e la stessa: proteggere l'integrita della competizione e il benessere del cavallo, ma delegare i dettagli a testi specializzati. Ha senso. Le liste antidoping cambiano nel tempo e richiedono aggiornamenti tecnici che un regolamento sportivo generale non puo inseguire. Il messaggio pratico per il binomio e chiaro: qualunque trattamento al cavallo in gara passa dal veterinario di servizio, e per l'atleta il metro di giudizio sono le Norme Sportive Antidoping del CONI, non le sensazioni personali su cosa sia lecito.
Approfondimenti collegati
Per il quadro d'insieme torna alla guida ai regolamenti del salto ostacoli.
Fonte e avvertenza
Contenuti verificati sul Regolamento Nazionale Salto Ostacoli FISE (ediz. 2025), Art. 11 (antidoping e ispezione veterinaria del cavallo) e Art. 21 (norme sportive antidoping umano). Verificato al 15/09/2026. Guida indipendente e divulgativa, non ufficiale e non affiliata alla FISE: in gara fa fede il regolamento vigente, unitamente al Regolamento Veterinario e alle Norme Sportive Antidoping del CONI, che si aggiornano nel tempo.
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